L.R. n.34/2006 e succ. mod.
Art.8
- I non residenti in Regione, nei limiti di eta' stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del Comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti.
- I non residenti in regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso dell'attestato di idoneita' di cui all'articolo 3-bis rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 18, anche extraregionali.
- I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal Comune interessato dalla raccolta con l'indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa e' possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validita' del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta.
- Le quote sono determinate, per il quinquennio 2020-2025, in:
a) euro 10 (dieci) per un giorno;
b) euro 20 (venti) da due a tre giorni consecutivi;
c) euro 40 (quaranta) da quattro a sette giorni consecutivi;
d) euro 70 (settanta) per un mese.