Modulistica

Europee
Amministrative
Regionali
Referendum

Propaganda elettorale

Propaganda fonica su mezzi mobili: ad esempio attraverso un altoparlante installato su mezzi mobili. Questo tipo di iniziativa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco, mentre nel caso questa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui i Comuni stessi sono compresi.

Propaganda figurativa su mezzi mobili: ad esempio con i cosiddetti “camion vela”. Questi mezzi devono essere itineranti, quindi muoversi nel flusso di veicoli, con esclusivamente brevi fermate in luoghi pubblici: non sono ammessi quindi lo stazionamento prolungato e la sosta. Per quanto concerne i taxi la propaganda figurativa è ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata. Tutti questi veicoli dovranno essere ricoverati in garage o sedi similari quando sono fuori servizio.

Propaganda figurativa a carattere fisso: dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico. Questo significa che in luoghi pubblici o privati visibili dal pubblico non sono ammessi striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri ecc. aventi caratteristiche elettorali. La propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale – fino a quel momento possibile a pagamento senza particolari limitazioni - diventa consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212. È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate dalla Giunta comunale con propria deliberazione. Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative. L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli in cui si svolgono le elezioni. Nel caso di Comuni con più spazi per un unico candidato sindaco nulla vieta di unificare gli spazi assegnati creando con un insieme di manifesti un unico messaggio figurativo. Non esiste più da alcuni anni la cosiddetta “propaganda indiretta”, cioè quella per i cosiddetti “fiancheggiatori”.

Per i referendum ai sensi dell’art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell’art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione.

Propaganda luminosa: dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (es. cartelloni elettronici) che mobile (camion vela con apparecchiature luminose). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti o dei comitati elettorali.

Volantinaggio: dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. È invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere.

Gazebo e banchetti di propaganda: salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, si tratta di postazioni fisse. Non sono pertanto ammesse, salvo una bandiera per l’identificazione, forme di propaganda figurativa ulteriori (striscioni o altro). A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali il Comune mette a disposizione dei soggetti partecipanti alla competizione i locali di proprietà (art. 19 L. 515/1993). È possibile che l’utilizzo dei locali, che andrà richiesto e autorizzato dai competenti organi comunali, possa basarsi su linee guida o regolamenti approvati e specifici del proprio Comune. Vale la pena soffermarsi sul tema con gli uffici comunali, al fine di procedere senza intoppi.

Materiali a stampa: tutti i materiali a stampa debbono riportare il nome del committente responsabile, il quale può essere corrispondente al mandatario elettorale (anche se questa corrispondenza non è obbligatoria, come diremo nella parte che sarà dedicata). Anche i volantini, oltre ai manifesti affissi nelle apposite plance, devono riportare il nominativo del committente responsabile. I sondaggi La diffusione e la pubblicazione di indagini demoscopiche, anche parziali, è vietata nei quindici giorni precedenti la data del voto, e fino alla chiusura delle operazioni di voto.

La propaganda a mezzo stampa e radiotelevisiva: Le regole per la propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva sono stabilite con apposito provvedimento dall’Autorità per le Garanzie sulla Comunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (la cosiddetta “par condicio”). Queste regole non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale. Sono consentiti però alcune forme di informazione ai potenziali elettori, tra le cui righe è possibile indivudare un contenuto elettorale:

1. gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

2. le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

3. le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale debbono indicare il nome del committente responsabile. Dalla mezzanotte del secondo giorno antecedente la data delle elezioni, momento in cui si ha la “chiusura” della campagna elettorale, scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi. Ad ogni lista ammessa alla tornata elettorale deve pertanto essere destinata, in ogni località del territorio comunale in cui sono stati collocati i tabelloni per la propaganda, un apposito spazio per l'affissione dei manifesti.